L'Antitrust boccia l'Autorità idrica pugliese. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato invita l’amministrazione a comunicare, «entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le criticità rilevate».
Il documento in questione è il bollettino numero 10 dell'11 marzo e tra i tanti rilievi c'è appunto un passaggio proprio dedicato alla Puglia. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 20 febbraio 2024, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990 in merito alla relazione, adottata da codesto Ente ex articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”), contenente la ricognizione della situazione gestionale del servizio idrico integrato affidato nel territorio di competenza
Sono in particolare due gli aspetti del servizio di distribuzione dell’acqua su cui l'Authority punta il dito come anticipato dal Corriere del Mezzogiorno: l’eccessiva onerosità dei costi a carico dei cittadini e l’eventuale affidamento della gestione idrica in house all’Acquedotto Pugliese.
I costi più alti e non solo
«Il servizio in questione - è scritto nel bollettino ufficiale - risulta essere stato affidato ex lege alla società Acquedotto Pugliese spa far data dall’11 maggio 1999 e fino al 31 dicembre 2025 per un valore pari a 12.893.000 euro».
I rilievi riguardano anche la qualità del servizio «complessivamente insufficiente per Acquedotto Pugliese spa - secondo l’Antitrust - essendo carente dal punto di vista delle perdite idriche e non raggiungendo gli obiettivi di qualità in relazione all’adeguatezza della fognatura, allo smaltimento dei fanghi e alla qualità dell’acqua depurata».
E infine c'è la questione societaria, con i dubbi sul nuovo modello che prevederebbe l'apertura del capitale sociale di AqP ai Comuni pugliesi. «Sebbene la scelta del modello gestionale in house rientri tra le modalità gestionali ammesse dall’ordinamento - chiosa l’Antitrust - l’esercizio di tale discrezionalità deve pur sempre trovare riscontro nella motivazione degli atti amministrativi che conducono alla scelta del modello di gestione del servizio. Detti oneri motivazionali hanno una funzione prodromica alla realizzazione dei principi concorrenziali. In ragione delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica che codesto Ente si adoperi tempestivamente per far sì che il servizio idrico nel territorio di propria competenza sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche, a beneficio degli utenti, anche in vista dei futuri affidamenti che saranno disposti».