Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Lecce (sentenza n. 248/2022): sì all'impianto agrivoltaico nel Salento. Secondo i giudici di Palazzo Spada è illegittimo il diniego di realizzazione di un impianto agrivoltaico in Puglia; nessun contrasto con il PPTR. Una sentenza che conferma la decisione del Tar Lecce, che aveva già annullato il diniego di realizzazione di un impianto agrofotovoltaico previsto in un’area compresa tra i territori di Salice Salentino, Guagnano e San Pancrazio Salentino, potenza massima in immissione pari a 6.660kW. Stando alla sentenza del Tar, erano state riconosciute le specifiche peculiarità rispetto al fotovoltaico tradizionale, riconoscendo come gli impianti di produzione proposti si integrino bene con le produzioni agricole, salvaguardando il territorio.
La sentenza del Consiglio di Stato
Con sentenza n. 8258 dell’11 settembre, la sezione IV del Consiglio di Stato ha reso definitiva la statuizione con la quale il TAR Lecce, già nel febbraio 2022, con una delle prime pronunce in materia, n. 248/2022, aveva riconosciuto la compatibilità degli impianti agrivoltaici con il PPTR Puglia. L’agrivoltaico rappresenta una nuova tipologia di impianto fotovoltaico, ideato e strutturato in modo da consentire un utilizzo contestuale del suolo su cui sorge l’impianto: l’altezza dei moduli, la loro distanza e un certo tipo di progettazione consentono, invero, di poter coltivare il suolo sottostante l’impianto, in tal modo determinando oltre alla produzione di energia pulita, la contestuale valorizzazione del suolo agricolo e, più in generale, dell’agricoltura.
Il ricorso presentato dalla società
Nel caso di specie, un progetto di tale tenore era stato presentato dalla società HEPV18 partecipata da Heliopolis, Energie e Museum, con sede in Trentino Alto Adige: la Regione Puglia, tuttavia, lo aveva negato eccependo il contrasto del progetto con il PPTR che sconsiglia il fotovoltaico in area agricola nonché una già presente saturazione del territorio. Nel giudizio sull’impugnazione del diniego della Regione Puglia, il Giudice Amministrativo, tanto in primo grado quanto in secondo grado, in accoglimento delle tesi difensive della società, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, ha riconosciuto le specifiche peculiarità dell’impianto agrivoltaico rispetto al fotovoltaico tradizionale e la sua piena compatibilità con l’esigenza di salvaguardare le produzioni agricole, annullando così, in via definitiva, il diniego della Regione Puglia.
Perché il diniego è illegittimo
Tale diniego, secondo il Consiglio di Stato, si pone “in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di recente ribadito anche dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano anche l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili”. 2 Gli impianti agrivoltaici, invero, sono “dotati di sistemi idonei a limitare fortemente il consumo di suolo e soprattutto a garantire la coesistenza delle tradizionali attività agrosilvopastorali tutelate dal PPTR con la finalità di produzione di energia alternativa”.